Milano, 9 aprile 2020 – Aggiornamento

Ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 il termine del 15 aprile 2020 previsto dall’articolo 83, commi 1 e 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e’ prorogato all’11 maggio 2020.

Milano, 19 marzo 2020

Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020), intitolato “Decreto Cura Italia”, torna a dettare nuove disposizioni ai fini del contrasto all’emergenza connessa alla diffusione del COVID-19, individuando ulteriori misure aventi un forte impatto sull’intero sistema di giustizia.

Il “Decreto Cura Italia” integra e sostituisce alcune previsioni contenute nel Decreto Legge n. 11/2020 recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”.

Considerando il persistere della situazione di emergenza sanitaria, il nuovo provvedimento ha prorogato sino al 15 aprile 2020 il periodo di applicazione delle misure d’urgenza previste all’art. 1 del Decreto Legge n. 11/2020 (c.d. “periodo cuscinetto”). Sono quindi rinviate tutte le udienze già fissate in tale periodo e sospesi tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale.

1. Udienze e termini processuali

Il provvedimento prosegue nel solco delle misure già varate in tema di giustizia per reagire all’emergenza sanitaria con i precedenti decreti legge 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, prevedendo una reazione a doppia fase e spostando in avanti le date di differimento.

Per effetto dell’art. 83 del “Decreto Cura Italia”, dunque, i processi civili (così come quelli penali, amministrativi, tributari, contabili e militari) con udienze calendarizzate dal 9 marzo all’11 maggio 2020 (termine modificato dall’art. 36 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23) vengono rinviati a dopo l’11 maggio 2020 e i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto (ivi inclusi, ad esempio, la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e l’impugnazione delle sentenze, ma anche il decorso dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati solo tramite domanda giudiziale) sono sospesi nello stesso periodo, anche per i procedimenti per cui non è fissata udienza in tale arco temporale.

Per il periodo compreso tra il 12 maggio 2020 (termine modificato dall’art. 36 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23) e il 30 giugno 2020 viene affidato ai capi degli uffici giudiziari il compito di adottare misure organizzative che consentano il rispetto degli standard di sicurezza individuati dal Ministero della Salute, tra cui la limitazione e regolamentazione degli accessi ad uffici, lo svolgimento delle udienze ove possibile da remoto e in modalità telematica, il rinvio delle udienze successivamente al 30 giugno 2020.

2. Regime di eccezione

Il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini non operano, nel settore civile, per procedimenti riguardanti materie particolarmente urgenti, relativi, tra l’altro, a

  • alimenti od obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia,
  • minori,
  • diritti fondamentali della persona,
  • ordini di protezione contro gli abusi familiari,
  • tutela o amministrazione di sostegno o interdizione o inabilitazione,
  • espulsione di cittadini stranieri,
  • sospensione dell’esecuzione di sentenze,
  • ovvero in procedimenti la cui ritardata trattazione possa comportare un grave pregiudizio, che devono essere dichiarati urgenti dall’organo a ciò preposto.

Per lo svolgimento delle udienze e delle altre attività relativi a procedimenti non soggetti a sospensione in quanto rientranti nel regime di eccezione, dovranno essere adottate le opportune misure organizzative precauzionali già previste in linea generale per il periodo 12 maggio 2020 – 30 giugno 2020.

3. Procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita

Per il periodo 9 marzo – 11 maggio 2020 sono sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie, quando tali procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscano condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

4. Fallimenti e altre procedure concorsuali

Il provvedimento, così come la precedente decretazione d’urgenza in materia di giustizia, non dispone alcuna eccezione per le procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, concordato in bianco, accordo di ristrutturazione dei debiti), che in linea di principio sono dunque assoggettate alla regola generale sul rinvio d’ufficio delle udienze e sospensione dei termini.

Al dichiarato fine di prevenire diversità di orientamenti interpretativi ed assicurare al contempo uniformità di trattamento, il Tribunale di Forlì, con provvedimento del 10 marzo 2020, ha chiarito che tra i procedimenti civili pendenti i cui termini restano sospesi devono essere fatti rientrare anche i procedimenti di concordato preventivo in cui è pendente il termine ex art. 161 sesto comma l. fall., con conseguente proroga di diritto del termine per la presentazione del piano concordatario.

5. Esecuzioni

Per i procedimenti esecutivi non è previsto un regime di eccezione, trovando dunque applicazione la generale disciplina riguardante il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini (come del resto espressamente previsto per la proposizione di atti introduttivi del procedimento di esecuzione).

Il Tribunale di Bergamo ha chiarito, con proprio ordine di servizio, che i giudici di sezione, non ritenendo sussistenti particolari motivi di urgenza, non hanno applicato alcuna eccezione alla regola del rinvio d’ufficio delle udienze, chiarendo altresì che la previsione generale della sospensione dei termini si applica anche ad alcune ipotesi peculiari del procedimento di esecuzione (deposito delle relazioni di stima dei beni, consegna dei beni da parte dei custodi salvo improrogabili esigenze abitative o produttive, vendite, relazione dei delegati alla vendita, versamento del saldo prezzo di aggiudicazione o relativamente alla conversione del pignoramento).